Cosa c’è da sapere e quali sono le differenze importanti che fanno propendere nell’utilizzo di uno smaltitore?
Vediamolo nello specifico.
Lo smaltimento del fumo e del calore di emergenza esercita la sua funzione primaria
durante le operazioni di soccorso ed estinzione, senza specifiche prestazioni per il
controllo dei fumi.
Mentre la creazione di uno strato libero da fumo, uniforme e stabile nel tempo, mediante un
Sistema di Evacuazione di Fumo e Calore è la condizione necessaria per proteggere gli
occupanti di un ambiente, i beni e gli impianti dai danni provocati dal fumo.
In accordo con le differenze di approccio, il progettista può decidere, in base all’ambiente da proteggere e alle caratteristiche dello stesso, su quale tipologia far ricadere l’impianto.
Nella norma di progettazione UNI9494-1/2017 è stato necessario inserire l’appendice “G” per sottolineare l’impiego e la tipologia di Smaltitore e le caratteristiche che ogni buon progettista deve esigere affinché si realizzi un impianto a regola d’arte.
L’appendice, in buona sostanza, decreta che sebbene si scelga di realizzare un impianto di Smaltimento, gli elementi che lo compongono, cioè le aperture al tetto o a parete, siano esse motorizzate elettriche oppure a gas inerte CO2, devono avere le stesse caratteristiche di un ENFC (evacuatore di fumo e calore), quindi essere testati secondo la norma EN12101-2 e marcati CE.
Un’altra differenza di fondo su cui la norma si sofferma è la scelta del dimensionamento.
La norma, infatti, consiglia che anche gli Smaltitori debbano essere scelti attraverso la valenza della superficie aerodinamicamente efficace (SUA) e non sulla mera base della superficie geometrica poiché, sebbene l’utilizzo del prodotto valga solo in caso di soccorso, sarebbe opportuno avere la certezza di un dimensionamento efficace.
Quindi qualora il progettista decida di realizzare un impianto di Smaltimento date le caratteristiche dello stabile, della tipologia di materiali da proteggere etc.. sarebbe opportuno utilizzare prodotti testati secondo la norma EN12101-2 e marcati CE anche per essere certi di ricevere dal produttore una DOP secondo il CPR305/2011 mettendosi al riparo da eventuali sanzioni provenienti dalla mancata attuazione del decreto 106 del giugno 2017. Del resto la norma cita anche i documenti a corredo del prodotto che concretamente sono gli stessi per un ENFC.
In conclusione, la norma UNI9494-1/2017 non lascia spazio ad interpretazioni che farebbero propendere su un prodotto non certificato.